Dichiarazione universale sulla diversità culturale

adottata dalla 31e sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001

La Conferenza Generale,

Impegnata nella piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e negli altri accordi internazionali del 1966 relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici e a quelli economici, sociali e culturali;

Ricordando che il preambolo della costituzione dell'UNESCO afferma che "l'ampia diffusione della cultura e l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla pace sono indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere primario che tutte le nazioni sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua assistenza e interesse";

Richiamandosi inoltre all'art. I della Costituzione che assegna all'UNESCO, fra i vari compiti, quello di raccomandare "gli accordi internazionali che possono essere necessari per promuovere la libera circolazione di idee utilizzando parole ed immagini";

In riferimento a quanto previsto in merito alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali negli accordi internazionali stipulati dall'UNESCO;

Riaffermando che la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita;

Notando che la cultura è il cuore dei dibattiti contemporanei che vertono sull'identità, la coesione sociale e sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza;

Affermando che il rispetto per la diversità fra le culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un clima di fiducia e comprensione reciproca, costituiscono le migliori garanzie per la pace e la sicurezza internazionale;

Aspirando ad una maggiore solidarietà sulla base del riconoscimento della diversità culturale, della consapevolezza dell'unicità del genere umano e dello sviluppo degli scambi interculturali;

Considerando che il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, benché rappresenti una sfida per le diversità culturali, crea le condizioni per un rinnovato dialogo fra le varie culture e civiltà ;

Consapevole dello specifico mandato che è stato assegnato all'UNESCO nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di assicurare la tutela e promozione della feconda diversità delle culture;

Proclama i principi che seguono e adotta la presente Dichiarazione:

IDENTITÀ DIVERSITÀ E PLURALISMO

Articolo 1 – La diversità culturale: il patrimonio comune dell’umanità

La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità si incarna nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future.

Articolo 2 – Dalla diversità culturale al pluralismo culturale

Nelle nostre società sempre più differenziate, è essenziale assicurare un’interazione armoniosa e un voler vivere insieme di persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. Le politiche per l’inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie di coesione sociale, della vitalità della società civile e della pace. Definito in questo modo, il pluralismo culturale dà espressione politica alla realtà della diversità culturale. Indissociabile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e lo sviluppo delle capacità creative che sostengono la vita pubblica.

Articolo 3 – La diversità culturale come fattore di sviluppo

La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza più soddisfacente dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale.

DIVERSITÀ CULTURALE E DIRITTI UMANI

Articolo 4 – I diritti umani come garanzie della diversità culturale

La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.

Articolo 5 – I diritti culturali come ambiente favorevole alla diversità culturale

I diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali come definiti dall’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e dagli Articoli 13 e 15 della Convenzione Internazionale relativa ai diritti economici sociali e culturali. Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere nella lingua di sua scelta e in particolare nella propria lingua madre; ogni persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 6 – Verso un accesso alla diversità culturale per tutti

Oltre ad assicurare la libera circolazione di idee attraverso parole e immagini, bisogna vegliare affinché tutte le culture possano esprimersi e farsi conoscere. La libertà di espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo, l’accesso paritario all’arte e alla conoscenza scientifica e tecnologica, compreso il formato digitale, e la possibilità data a tutte le culture di accedere ai mezzi di espressione e di diffusione sono le garanzie della diversità culturale.

DIVERSITÀ CULTURALE E CREATIVITÀ

Articolo 7 – Il patrimonio culturale come fonte principale della creatività

La creazione si basa sulle radici della tradizione culturale, ma si sviluppa in contatto con altre culture. Per questo motivo, il patrimonio in tutte le sue forme deve essere conservato, valorizzato e trasmesso alle generazioni future come testimonianza dell’esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da incoraggiare la creatività in tutta la sua diversità ed ispirare un dialogo autentico tra culture.

Articolo 8 – Beni e servizi culturali : dei prodotti unici

A fronte del cambiamento economico e tecnologico di questo momento storico, che apre ampie prospettive di creazione e innovazione, bisogna prestare particolarmente attenzione alla diversità dell’offerta di lavoro creativo, al dovuto riconoscimento dei diritti degli autori e degli artisti come alla specificità di beni e servizi culturali che, quali vettori di identità, valori e significati, non devono essere trattati come semplici prodotti o merci di consumo.

Articolo 9 – Le politiche culturali come catalizzatori della creatività

Oltre ad assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere, le politiche culturali devono creare condizioni favorevoli alla produzione e alla diffusione di beni e servizi culturali diversificati attraverso industrie culturali che abbiano modo di affermarsi a livello sia locale che globale. Ogni Stato, con il dovuto riguardo ai suoi obblighi internazionali, ha il compito di definire la sua politica culturale e di realizzarla con i mezzi che ritiene opportuni, sia tramite sostegni operativi, sia tramite cornici normative appropriate.

DIVERSITÀ CULTURALE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Articolo 10 – Rafforzare le capacità di creazione e di diffusione a livello mondiale

A fronte degli attuali squilibri nella circolazione e negli scambi di beni e servizi culturali a livello globale, è necessario rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale con lo scopo di dare a tutti i Paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo e quelli in fase di transizione, la possibilità di stabilire industrie culturali che siano vitali e competitive a livello nazionale e internazionale.

Articolo 11 – Istituire collaborazioni fra il settore pubblico, il settore privato e la società civile

Le sole forze del mercato non possono garantire la conservazione e la promozione della diversità culturale, che è la chiave dello sviluppo umano sostenibile. Da questa prospettiva, il primato della politica pubblica, in collaborazione con il settore privato e con la società civile, deve essere riaffermato.

Articolo 12 – Il ruolo dell’UNESCO

L’UNESCO, in virtù del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:

a) Promuovere l’integrazione dei principi stabiliti nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate all’interno dei vari organismi intergovernativi;

b) Servire come punto di riferimento e come forum dove gli stati, le organizzazioni governative e non governative, la società civile e il settore privato possano trovarsi insieme per elaborare concetti, obiettivi e politiche in favore della diversità culturale;

c) Perseguire le sue attività per stabilire standard, stimolare la consapevolezza e sviluppare capacità nelle aree collegate alla presente Dichiarazione all’interno dei suoi campi di competenza;

d) Facilitare la realizzazione del Piano di Azione, le cui principali linee sono allegate alla Presente Dichiarazione.

LINEE PRINCIPALI DI UN PIANO DI AZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL’UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE

Gli Stati Membri si impegnano a prendere misure appropriate per diffondere ampiamente la “Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale”, cooperando in particolare con l’intenzione di raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. Approfondire il dibattito internazionale su questioni connesse alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i suoi legami con lo sviluppo e il suo impatto sulla formulazione di politiche, a livello sia nazionale che internazionale, portando avanti soprattutto la considerazione dell’opportunità di uno strumento legale internazionale sulla diversità culturale.
  2. Avanzare sul piano nazionale e internazionale nella definizione di principi, norme e pratiche, oltre che nello sviluppo di mezzi di sensibilizzazione e forme di cooperazione più idonei alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale;
  3. Incoraggiare lo scambio di conoscenze e sistemi validi riguardanti il pluralismo culturale con lo scopo di facilitare, in società diversificate, l’inclusione e la partecipazione di persone e gruppi provenienti da vari percorsi culturali .
  4. Avanzare ulteriormente nel cammino verso la comprensione e la chiarificazione del contenuto dei diritti culturali come parte integrante dei diritti umani.
  5. Salvaguardare il patrimonio linguistico dell’umanità e offrire sostegno all’espressione, alla creazione e alla diffusione nel numero maggiore possibile di lingue.
  6. Incoraggiare la diversità linguistica – pur rispettando la madrelingua – a tutti i livelli di istruzione, ovunque possibile, e incoraggiare l’apprendimento di diverse lingue a partire dall’infanzia.
  7. Promuovere attraverso l’istruzione una consapevolezza della valenza positiva della diversità culturale e migliorare a questo scopo sia la programmazione che la formazione degli insegnanti.
  8. Inserire, dove appropriato, le pedagogie tradizionali nel processo educativo con lo scopo di conservare e ottimizzare i metodi culturalmente appropriati per la comunicazione e la trasmissione del sapere.
  9. Incoraggiare l’ "alfabetizzazione digitale" e assicurare una maggiore padronanza delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che dovrebbero essere considerate sia come materie d'insegnamento che come strumenti pedagogici in grado di valorizzare l’efficacia dei servizi educativi.
  10. Promuovere la diversità linguistica nel cyberspazio e incoraggiare l’accesso universale attraverso la rete globale a tutte le informazioni di pubblico dominio.
  11. Contrastare il divario digitale, in stretta cooperazione con le istituzioni competenti del sistema rilevanti delle Nazioni Unite, incoraggiando l’accesso alle nuove tecnologie da parte dei paesi in via di sviluppo, aiutandoli a padroneggiare le tecnologie dell’informazione e facilitando la diffusione digitale dei prodotti culturali endogeni e l’accesso da parte di questi paesi alle risorse digitali educative, culturali e scientifiche disponibili a livello mondiale.
  12. Incoraggiare la produzione, la salvaguardia e la diffusione di contenuti diversificati nei media e nelle reti globali di informazione e, a questo scopo, promuovere il ruolo dei servizi radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di produzioni audiovisive di qualità, in particolare incoraggiando la creazione di meccanismi cooperativi per facilitare la loro distribuzione.
  13. Formulare politiche e strategie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in particolare il patrimonio culturale orale e immateriale, e combattere il traffico illegale di beni e servizi culturali.
  14. Rispettare e proteggere la conoscenza tradizionale, in particolare quello delle popolazioni indigene; riconoscere il contributo della conoscenza tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la protezione dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, e incoraggiare le sinergie tra la scienza moderna e la conoscenza locale.
  15. Incoraggiare la mobilità di creatori, artisti, ricercatori, scienziati e intellettuali e lo sviluppo di programmi e collaborazioni di ricerca internazionale, e allo stesso tempo impegnarsi per conservare e valorizzare la capacità creativa dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.
  16. Assicurare la protezione del copyright e del diritto d’autore ad esso collegati nell’interesse dello sviluppo della creatività contemporanea e della giusta remunerazione del lavoro creativo, e allo stesso tempo sostenere il diritto pubblico di accesso alla cultura, in accordo con l’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.
  17. Assistere la manifestazione e il consolidamento delle industrie culturali nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione e, a questo scopo, cooperare allo sviluppo delle infrastrutture e abilità necessarie, incoraggiando la comparsa di mercati locali vitali, e semplificare l’accesso ai prodotti culturali di questi paesi al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale.
  18. Sviluppare politiche culturali in grado di promuovere promuovere i principi contenuti nella Dichiarazione, compresi accordi di supporto operativo e/o quadri normativi appropriati , in accordo con gli obblighi internazionali di ogni Stato.
  19. Coinvolgere da vicino la società civile nell’elaborazione di politiche pubbliche dirette a salvaguardare e promuovere la diversità culturale.
  20. Riconoscere e incoraggiare il contributo che il settore privato può offrire per valorizzare la diversità culturale e facilitare a questo scopo la creazione di forum di dialogo tra il settore pubblico e quello privato.

Gli Stati Membri raccomandano che il Direttore Generale prenda in considerazione gli obiettivi stabiliti in questo Piano di Azione nella realizzazione dei programmi dell’UNESCO e comunichi questi ultimi alle istituzioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate, al fine di rafforzare la sinergia delle azioni in favore della diversità culturale.

  1. Tra queste, in particolare, l’Accordo di Firenze del 1950 e il suo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione Universale sui diritti d’autore del 1952, la Dichiarazione dei Principi della Cooperazione culturale internazionale del 1966, la Convenzione sui mezzi per proibire e impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illegali di beni culturali (1970), la Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972, la Dichiarazione dell’UNESCO sulla razza e sui pregiudizi razziale del 1978, la Raccomandazione riguardante lo status dell’artista del 1980, e la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare del 1989.
  2. Questa definizione è in linea con le conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (MONDIACULT, Città del Messico, 1982), della Commissione mondiale sulla cultura e lo sviluppo (La nostra diversità creativa, 1995), e della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).